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Principi di deontologia notarile

Capo II - Del luogo di attività
Sezione I
Della sede e dello studio

5. - Il notaio deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell'ufficio e la custodia degli atti, registri e repertori, ed assistendo allo studio in modo da garantire una effettiva disponibilità al servizio, con la presenza personale e con l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze della sede.

6. - Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio è tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello, secondo le disposizioni impartite dai Consigli Notarili sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 45, co. 2 R.N. e di ogni altro elemento. Il Consiglio Notarile propone al Presidente della Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati. Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio è tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori della sede a singoli e particolari casi.

7. - In ragione della unicità della sede notarile e del diretto collegamento tra sede e studio, è fatto divieto di tenere aperto altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla sede. Il Consiglio Notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza di specifici settori di attività, può consentire l'utilizzazione di locali separati dallo studio.

8. - I Consigli Notarili, oltre quanto già previsto negli articoli precedenti, sono tenuti ad esercitare una costante vigilanza sul rispetto delle regole sopraindicate e, se richiesti, ad interporsi per rimuovere ogni ostacolo all'effettivo esercizio della professione.

Sezione II
Dell'ufficio secondario
Dell'ufficio secondario e del rapporto con lo studio.

9. - È vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede.

10. - È vietata l'apertura di ufficio secondario in più di un Comune sede notarile. Equivale all'ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al Notariato. Ai fini del presente divieto non è considerato sede notarile il Comune monosede limitatamente al periodo di vacanza della sede stessa.

11. - Qualsiasi segnalazione dell'ufficio secondario deve riportarne specifica indicazione nonché riportare l'indicazione della sede del notaio.

12. - Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio Notarile l'esistenza di uffici secondari e a fornire, su richiesta dello stesso, ogni informazione, anche mediante consegna di documenti, relativa alla attività svolta nell'ufficio secondario.

13. - È vietato al notaio trasferire anche occasionalmente nell'ufficio secondario gli atti, i registri e i repertori da custodirsi presso lo studio.

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