Home | Dove Siamo | News | Contatti

Principi di deontologia notarile

Capo IV - Dei rapporti professionali
Sezione I
Dei rapporti interni
1 - Rapporti con i colleghi

19. - Nei rapporti con i colleghi il notaio deve comportarsi secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà.

20. - A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento suddetti:

  • non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso;

  • esprimere di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni critiche sull'operato o sul comportamento in genere dei colleghi, salvi i rilievi tecnici necessari per la corretta esecuzione della prestazione;

  • iniziare o proseguire in prestazioni demandate o già in corso presso colleghi, senza previamente informarli e senza prestarsi per fare ad essi ottenere i compensi eventualmente spettanti;

  • non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o collaboratori in genere operanti presso di loro;

  • nel caso di divergenze di opinioni o di controversie con i colleghi, non prestarsi a cercare una composizione per il tramite del Consiglio Notarile;

  • non prestarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi;

  • non provvedere, o provvedere con ritardo o negligenza, a porre a disposizione dei colleghi richiedenti, seppure con onere di spesa a loro carico, copie di atti e documenti necessari per ricevere atti;

  • non prestarsi a sostituire i colleghi che per necessità dovuta a malattia o altro impedimento non possano ricevere determinati atti, anche al di fuori dai casi di nomina del coadiutore.

2 - Rapporti con il Consiglio Notarile

21. - Il notaio è tenuto a prestare al Consiglio Notarile la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, ai fini della garanzia della qualità della prestazione e della tutela del prestigio e del decoro della categoria. I notai sono tenuti a partecipare alle Assemblee Distrettuali. I Consigli Notarili richiamano i colleghi all'osservanza di tale obbligo ed esercitano l'azione disciplinare nei confronti di coloro che per due anni consecutivi non siano intervenuti alle adunanze ordinarie del collegio senza giustificati motivi.

22. - Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio è tenuto:

  • a comunicare al Consiglio Notarile Distrettuale ovvero direttamente al Consiglio Nazionale del Notariato i dati e le informazioni in genere che gli siano richiesti da tali organi, anche con carattere di periodicità, riguardanti la propria attività professionale, le modalità di svolgimento della stessa e l'osservanza delle normative in materia di adempimenti, sia nella sua generalità per specifici periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate;

  • nelle stesse condizioni di cui al punto a), ad esibire o trasmettere copia o estratti del repertorio, di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale, a fornire relazioni scritte e/o rispondere a questionari riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività professionale;

  • a informare il Consiglio Notarile di problemi di generale rilevanza per l'attività professionale, specialmente nei rapporti con gli uffici pubblici, astenendosi dall'intraprendere iniziative personali;

  • a consentire accessi ed ispezioni, deliberate dal Consiglio Notarile Distrettuale, nel proprio studio ed in eventuali uffici secondari da parte del Presidente del Consiglio Notarile o di un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Notarile.

3 - Rapporti derivanti dalla partecipazione agli organi di categoria

23. - I notai componenti degli organi di categoria devono:

  • agire nell' esercizio del loro ufficio con indipendenza, imparzialità e riservatezza, astenendosi in caso di conflitto di interessi;

  • garantire la loro costante partecipazione alle riunioni;

  • adoperarsi con assiduità per l'effettivo adempimento di tutti i compiti demandati a tali organi dalla legge e dalle norme deontologiche, con particolare riguardo, per i componenti dei Consigli Notarili Distrettuali, all'esercizio dei poteri di vigilanza e di disciplina sugli iscritti;

  • partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i notai, stimolando la loro collaborazione e partecipazione;

  • favorire il ricambio delle cariche anche nei casi non previsti dalla legge ed evitarne, ove possibile, il cumulo.

4 - Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la Cassa Nazionale del Notariato

24. - Il notaio è tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale del Notariato, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell'appartenenza alla c ategoria, per consentire ad essi di perseguire nei modi più efficaci le finalità istituzionali nell'interesse generale. In particolare il notaio è tenuto:

  • nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato:

    • a conformare il proprio comportamento professionale alle determinazioni assunte dal Consiglio nell\esercizio dei suoi poteri; a prestare al Consiglio la collaborazione richiestagli;

    • ad astenersi da iniziative personali o interventi presso autorità o pubblici uffici che possano interferire con l'attività del Consiglio stesso;

  • nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato:

    • ad indicare in modo preciso, obiettivo e veritiero i dati e le condizioni generali richiesti per l'ottenimento dalla stessa di contributi, assegni e provvidenze economiche in genere (ad es. disagio economico, stato di bisogno, frequenza allo studio) e per fare percepire alla stessa le quote di onorario ad essa spettanti;

    • a ricercare preventivamente con la Cassa soluzioni extragiudiziali nel caso di contrasti che per loro natura lo consentano;

  • ad annotare a repertorio gli onorari in base alla natura dell'atto secondo la tariffa ministeriale vigente ai fini dell'esatto versamento della Tassa Archivio e dei contributi agli organi istituzionali di categoria.

5 - Rapporti con le assicurazioni di categoria.

25. - Il notaio, assicurato da polizza convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato o da altri organismi istituzionali, è tenuto a fornire alle compagnie e/o all'ufficio competente del Consiglio Nazionale del Notariato fattiva collaborazione, con invio di esaurienti e veritiere relazioni, documenti e quanto altro possa occorrere, evadendo con puntualità ogni richiesta inoltrata dagli uffici preposti alla valutazione della pratica. Ad eguale collaborazione è tenuto il notaio in relazione alle forme assicurative in essere presso la Cassa Nazionale del Notariato.

6 - Rapporti con praticanti, tirocinanti, collaboratori e dipendenti.

26. - Nei rapporti con i praticanti il notaio è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento professionale ed a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica notarile, nel modo prescritto dalla legge; particolare cura egli deve porre per l'insegnamento delle norme fondamentali della professione e dei principi di deontologia professionale.

27. - Il notaio deve prestare la massima cura per formare il tirocinante ad esercitare la funzione pubblica con le necessarie qualità professionali ed etiche. In particolare il tirocinante deve avere la possibilità di partecipare a tutte le fasi relative alla stipula dell'atto e relativi adempimenti ed assistere alla indagine della volontà delle parti effettuata dal notaio. Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso commisurato all' effettivo apporto dello stesso all'attività dello studio. Il tirocinante è soggetto alle norme del presente codice.

28. - Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro formazione professionale. In particolare il notaio deve evitare:

  • di coinvolgere, se non in casi eccezionali, i propri collaboratori e dipendenti quali procuratori in atti da lui ricevuti;

  • di valersi della collaborazione di persone che esercitano abusivamente la loro attività.

Sezione II
Dei rapporti esterni

29. - Nei rapporti con gli uffici pubblici, le istituzioni e i professionisti di altre categorie il notaio deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni e attribuzioni. In particolare nei rapporti con gli uffici pubblici e con le istituzioni il notaio è tenuto:

  • a rispettare le funzioni che le persone preposte sono chiamate ad esercitare, offrendo, se necessario, la propria disinteressata collaborazione nel limite della chiara distinzione delle rispettive competenze e attribuzioni; ed a pretendere nel contempo da essi la puntuale esplicazione dei loro doveri e il rispetto della funzione notarile;

  • ad astenersi dall'utilizzare in qualunque forma, per lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio, la collaborazione dei dipendenti degli uffici pubblici e delle istituzioni; e a non trarre vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi con essi. Il Consiglio Notarile svolge controlli, anche in collaborazione con i responsabili degli uffici pubblici e delle istituzioni, al fine di garantire il rigoroso rispetto delle norme che precedono.

Copyright © 2008-2024 Dott. Barbara Franceschini - P.Iva 02753630132 - Tutti i diritti riservati

Web partner : Meeting Point - www.meetingservice.com