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La legge impone al notaio di indicare in atto il modo in cui tali somme vengono versate, per cui occorre produrre: fotocopia di tutti gli assegni e / o i bonifici con cui viene pagato il prezzo (anche quelli versati prima del rogito a titolo di caparra o acconto).
NB: Gli assegni bancari devono riportare la data di traenza
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