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Perchè un trust?

Lo strumento del trust è alquanto flessibile e duttile e può essere utilizzato per finalità eterogenee.

Innanzitutto bisogna sfatare il mito secondo il quale il trust si addice solo alla regolamentazione di grandi patrimoni.

Le applicazioni per così dire quotidiane del trust sono innumerevoli e non dipendono certo dall'entità e dal valore dei beni che vi si destinano.

I trusts possono essere divisi in due grandi ambiti: quelli di interesse familiare e quelli di interesse imprenditoriale o finanziario.

In Italia i trust di famiglia rappresentano la categoria numericamente più ampia.

Tra i trust di carattere familiare vanno compresi:

  • quelli destinati ad assistere soggetti deboli (minorenni, incapaci)

  • quelli che creano un fondo per i bisogni della famiglia coniugale o di fatto

  • quelli che preordinano una successione ereditaria

  • quelli istituiti per prevenire o risolvere il conflitto patrimoniale nella separazione e nel divorzio

  • quelli che mirano a garantire l'adempimento delle obbligazioni di mantenimento di figli naturali riconosciuti e di conviventi non uniti in matrimonio

Tra i secondi a titolo di esempio si possono citare

  • quelli preordinati alla gestione del passaggio generazionale nell'impresa di famiglia

  • quelli volti a garantire un prestito obbligazionario o alla prestazione di garanzie in genere alla gestione di

  • quelli volti a garantire un prestito obbligazionario o alla prestazion partecipazioni sociali, a regolare investimenti compiuti da più soggetti o patti di sindacato, ad evitare la crisi partecipazioni sociali, a regolare investimenti compiuti da più soggetti o patti di sindacato, ad evitare la crisi patti di sindacato, ad evitare la crisi dell'impresa, ecc.

In tutti questi casi ed in altri ancora il trust si è rivelato uno strumento efficiente per la realizzazione dell'interesse meritevole di tutela che ne costituisce il fondamento.

Ciò deriva anche dal fatto che spesso non possiamo trovare nel nostro ordinamento giuridico altri istituti che permettano di conseguire con altrettanta efficacia le finalità del Disponente, soprattutto in materia di famiglia di fatto, o famiglia allargata, con figli nati da rapporti diversi, o in materia di protezione dei soggetti incapaci o diversamente abili.

Basti come esempio un breve raffronto tra il fondo patrimoniale e il trust con funzione analoga.

Con il fondo patrimoniale i coniugi destinano determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia.

I limiti sono:

  • deve trattarsi di famiglia coniugale e il fondo patrimoniale dura finché dura il matrimonio, cessando in seguito a divorzio, annullamento degli effetti civili o morte di uno dei coniugi (salvi gli effetti a favore degli eventuali figli minori). Al contrario il trust può essere istituito anche da non coniugi e dura fino al termine stabilito dal disponente.

  • Possono essere oggetto di fondo patrimoniale solo gli immobili, i mobili registrati (automezzi, imbarcazioni, aeromobili) e i titoli di credito nominativi. Al contrario del fondo in trust possono far parte tutti i tipi di beni, mobili (anche il denaro), immobili, crediti, beni immateriali, senza limitazioni.

  • I beni del fondo patrimoniale non hanno una protezione completa nei confronti dei creditori, creando anche difficoltà ai coniugi in tema di onere della prova. Al contrario i beni in trust sono segregati nel patrimonio del trustee e insensibili alle vicende personali dello stesso e del disponente.

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