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I coniugi, durante il matrimonio, possono stipulare alcune convenzioni previste dalla legge per regolare i propri rapporti patrimoniali.
Come è noto, il regime patrimoniale legale è quello della COMUNIONE DEI BENI TRA CONIUGI, a meno che, all'atto del matrimonio, gli sposi non dichiarino di voler adottare il regime della separazione dei beni.
La differenza sostanziale tra i due regimi è rappresentata dalla disciplina degli acquisti effettuati dai coniugi durante il matrimonio: in caso di comunione legale, gli acquisti compiuti anche da uno solo dei coniugi cadono automaticamente in comunione, divenendo di proprietà di entrambi.
Questo tipo di comunione è alquanto particolare, perchè non si può dire che i coniugi siano titolari di un bene facente parte della comunione legale in quote uguali, trattandosi di una comunione "senza quote". Da ciò discende che ciascun coniuge non può disporre della sua metà, e che ogni atto di disposizione coinvolge necessariamente entrambi i coniugi.
Vi sono alcune eccezioni al regime automatico della comunione legale relativamente ai beni acquistati in costanza di matrimonio, come ad esempio i beni che vengono donati a o ereditati da uno solo dei coniugi rimangono personali.
Specificamente, ricadono in comunione:
gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio;
le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1° co. c.c.);
gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi;
i risparmi dei coniugi.
Sono esclusi dalla comunione i seguenti beni (art. 179 cc.):
beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione);
beni di uso strettamente personale;
beni che servono all'esercizio della professione;
beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;
pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato dal coniuge acquirente e confermato dall'altro coniuge.
Se si opta per il regime di SEPARAZIONE DEI BENI invece tutti gli acquisti effettuati durante il matrimonio da uno dei coniugi restano suoi personali. Successivamente al matrimonio, i coniugi che volessero modificare il proprio regime patrimoniale, passando ad esempio dalla comunione legale dei beni alla separazione dei beni, possono recarsi dal notaio per stipulare la relativa convenzione.
Con riferimento alla forma, le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico e con l'assistenza di testimoni risultando altrimenti affette da nullità.
Il regime patrimoniale può essere sempre modificato per volontà dei coniugi, anche più volte, durante il matrimonio.
La modifica delle convenzioni matrimoniali deve essere consentita da tutti i soggetti che sono stati parti e viene effettuata nella stessa forma (atto pubblico notarile con l'assistenza di testimoni) richiesta per la stipula delle convenzioni matrimoniali stesse.
Tra le convenzioni matrimoniali il codice civile prevede anche il FONDO PATRIMONIALE.
Con tale convenzione è possibile destinare uno o più beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri, oppure titoli di credito nominativi) a far fronte esclusivamente ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale può essere costituito da entrambi i coniugi, oppure per volontà di uno solo di essi, con atto pubblico in presenza di testimoni. Il fondo può essere costituito anche per volontà di un terzo, con atto pubblico con testimoni o mediante testamento.
La legge stabilisce che i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro redditi non sono soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell'esercizio di un'impresa commerciale o comunque di un'attività professionale, ma anche, secondo l'opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni o da sanzioni penali o amministrative. Nei confronti del fisco, però, rimane qualche dubbio, perchè alcune sentenze hanno ritenuto che la presenza del fondo non sia opponibile all'amministrazione finanziaria.
Vi sono alcuni limiti dell'istituto del Fondo Patrimoniale quale metodo per proteggere il patrimonio familiare:
in primo luogo non possono farne parte beni diversi da quelli specificati nel codice civile (immobili - mobili registrati - titoli nominativi), come il denaro, le partecipazioni in società diverse dalla SpA, beni mobili anche di pregio e valore, quali quadri, gioielli, e così via;
in secondo luogo, è strettamente correlato alla presenza e alla costanza di matrimonio, non potendo essere utlizzato nella famiglia di fatto e cessando con la cessazione degli effetti civili del matrimonio (con una sola eccezione: il fondo non si estingue se vi sono figli minori, fino al compimento della maggiore età del più giovane tra essi);
in terzo luogo, in caso di aggressione da parte di un creditore, sono gli stessi coniugi che devono essere in grado di dimostrare che tale creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Queste limitazioni, unite al fatto che numerosissime sentenze di merito e legittimità hanno stabilito che il fondo patrimoniale è revocabile dai creditori se ci sono debiti al momento della sua costituzione, ancorchè questi non siano esigibili (da ultimo Cass., Sez. III Civ., n. 25556/09), rendono l'istituto in oggetto alquanto debole sotto il profilo della protezione patrimoniale.
L'amministrazione ordinaria dei beni del fondo spetta a entrambi i coniugi disgiuntamente, secondo le regole della comunione legale.
E' però necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni costituiti in fondo patrimoniale, anche se il proprietario è uno solo di essi. Lo stesso vale per tutti gli atti dispositivi.
Se nella famiglia ci sono figli minorenni, la vendita dei beni compresi nel fondo patrimoniale deve essere autorizzata dal tribunale. Questa regola, però può essere derogata inserendo nell'atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell'autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso, con l'imprescindibile consenso di entrambi i coniugi, è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo, concedendo quale garanzia un'ipoteca sui beni personali compresi nel fondo patrimoniale.
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