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Il patto di famiglia per l'impresa

Nel nostro Paese le imprese a carattere e conduzione "familiare" rappresentano una realtà molto importante dal punto di vista economico e sociale.

Un momento molto delicato della vita di queste imprese è costituito dalla successione dell'imprenditore. Quando il titolare si ritira dall'attività o muore, è necessario salvaguardare l'impresa assicurando alla stessa unità di gestione.

Nel nostro sistema successorio ciò era difficilmente realizzabile, poichè l'apertura della successione portava spesso alla disgregazione dell'azienda, a causa di dissidi tra gli eredi o all'eccessiva frammentazione dei cespiti.

Con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del "patto di famiglia".

Il patto di famiglia è un contratto con il quale l'imprenditore può trasferire in vita, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie può trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, a titolo gratuito, ad uno o più discendenti.

Il nuovo articolo 768-quater prevede che il contratto contenente il patto di famiglia, a pena di nullità deve essere stipulato per atto pubblico, e che vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie compensino gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte); i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell'azienda) "sono imputati alle quote di legittima loro spettanti", cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura successione.

Grazie al contratto, nonchè alla compensazione dei legittimari, la successione nell'azienda o nelle partecipazioni rimane ferma anche dopo la morte dell'imprenditore e non può essere impugnata dai legittimari che abbiano già ottenuto la loro liquidazione al momento della stipula del patto o che vi abbiano rinunciato.

All'apertura della successione dell'imprenditore vi possono essere legittimari che non esistevano al momento della stipula del patto di famiglia (ad esempio, il nuovo coniuge dell'imprenditore vedovo o celibe; nuovi figli).

La legge dispone che costoro possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima loro spettante.

Al trasferimento in seguito a patto di famiglia per l'impresa si applica l'imposta di donazione e successione con alcune agevolazioni dettate dal fatto che beneficiari possono essere solo parenti in linea retta dell'imprenditore

Inoltre, il trasferimento di azienda o di partecipazioni sociali effettuato tramite patto di famiglia a favore di discendente in linea retta è esente dall'imposta sulle successioni e donazioni qualora il beneficiario dichiari di voler proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o di mantenere il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento.

Il nuovo istituto, pur rappresentando un passo in avanti rispetto al passato, non lascia del tutto soddisfatti. Innanzitutto, gli unici beneficiari possono essere i figli e comunque i parenti in linea retta dell'imprenditore, con esclusione del coniuge e di altri familiari, che potrebbero essere invece i soggetti ideali per portare avanti l'attività di impresa.

Il fatto che il trasferimento sia al sicuro qualora gli altri legittimari dell'imprenditori intervengano al contratto e siano liquidati dal beneficiario crea un duplice ordine di problemi.

Da un lato per rendere inefficace il patto nei loro confronti, gli altri legittimari potrebbero semplicemente rifiutarsi di partecipare all'operazione e non presentarsi davanti al notaio. Dall'altro, secondo la legge gli altri legittimari dovrebbero essere soddisfatti direttamente dal beneficiario del patto di famiglia e non dall'imprenditore. Cosa non sempre agevole, basti pensare a situazioni in cui beneficiario del patto di famiglia è il figlio non ancora economicamente autosufficiente o che comunque, per la sua giovane età, non dispone delle sostanze necessarie a liquidare le spettanze degli altri parenti.

Inoltre, la possibile aggressione da parte di eventuali legittimari sopravvenuti costituisce per un tempo lunghissimo e non quantificabile a priori una spada di Damocle sulla testa del beneficiario, che potrebbe nella contingenza non avere la possibililtà di liquidare questi soggetti.

Per maggiori approfondimenti e per un confronto con l'istituto del trust, si veda anche il contributo del notaio Franceschini "Patti di famiglia per l'impresa e trust" nella sezione "Pubblicazioni del notaio".

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