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Non è semplice spiegare in poche parole un istituto complesso e multiforme come il trust. Quelle che seguono sono solo poche semplici note per cercare di delinearne i tratti principali, ma va tenuto sempre presente che non esiste un solo tipo di trust, ma che al contrario esistono "i trusts" e che ognuno di essi può avere caratteristiche del tutto diverse dagli altri.
Si può dire che ogni trust è un vestito su misura, la cui confezione dipende dalle particolarità del caso e dalle volontà ed esigenze personali del singolo Disponente.
Il trust è un istituto di origine anglosassone ormai diffuso in tutto il mondo.
Grazie alla "Convenzione de L'Aja sulla legge applicabile al trust" del giorno il 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, il nostro Paese non solo riconosce la legittimità dei trust istituiti all'estero, ma ne consente l'istituzione anche in Italia, anche nel caso in cui tutti gli elementi (in particolare soggetti e beni) siano italiani.
Per mezzo del trust un soggetto, detto Disponente, affida e trasferisce in proprietà ad un altro soggetto di sua fiducia, detto Trustee, uno o più beni, affinché il Trustee ne assuma il controllo e li gestisca per le finalità stabilite dal Disponente e nell'interesse di uno o più Beneficiari.
Nei trust per beneficiari, sopraggiunto il termine finale della sua durata, i beni che costituiscono il patrimonio del trust (Fondo in trust) sono assegnati a soggetti determinati.
Un ruolo importantissimo riveste la finalità del trust: la causa che sorregge il negozio deve essere lecita e meritevole di tutela, visto che per assicurare il raggiungimento della stessa l'ordinamento prevede un effetto dirompente, ovvero la SEGREGAZIONE.
Questo termine significa che i beni in trust sono separati dal restante patrimonio del Trustee. Essi sono di sua proprietà ma non si confondono con gli altri suoi beni proprio perché la proprietà del Trustee è particolare: essa è svuotata da tutte le utilità che il bene può procurare al proprietario ed è finalizzata all'attuazione del programma stabilito dal Disponente. Il Trustee non può avvantaggiarsi personalmente dall'essere proprietario dei beni in trust, non può fare suoi i frutti, né godere dei beni stessi, è tenuto solo ad utilizzarli (gestirli, venderli, permutarli, ecc.) nell'interesse dei Beneficiari.
La segregazione fa sì che in caso di morte del Trustee i beni in trust non rientrano nella sua successione ereditaria, ma continuano ad essere regolati dalle norme dell'atto istitutivo, passando in proprietà del Trustee successivo.
Inoltre, anche se il Trustee è coniugato in regime di comunione legale dei beni, i beni in trust sono esclusi da tale regime: l'acquisto è sempre personale in quanto funzionalizzato al programma del trust.
Infine in caso vicende personali portino al fallimento del Trustee o all'instaurazione di procedure esecutive o di azioni revocatorie nei suoi confronti, i beni in trust non potranno essere attaccati dai creditori personali del trustee in quanto segregati nel suo patrimonio cioè sottoposti a un "vincolo di destinazione" poiché finalizzati al raggiungimento dello scopo prefissato dal Disponente e a un "vincolo di separazione" poichè separati sia dal patrimonio del Disponente, da cui quei beni si staccano, sia dal patrimonio personale del Trustee, con il quale quei beni non si confondono, il tutto nell'interesse dei beneficiari.
Quindi la situazione dei beni in trust è la seguente:
essi non sono più del Disponente che se ne è spogliato mettendoli sotto il controllo del Trustee, uscendo di scena;
sono separati dai restanti beni del Trustee, per quanto detto sopra;
non sono ancora dei Beneficiari ai quali arriveranno solo al termine del Trust.
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