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Per prassi, il trust interno (italiano) solitamente viene istituito mediante una scrittura privata autenticata dal notaio o addirittura per atto pubblico.
Bisogna distinguere l'atto istitutivo, che è un negozio giuridico unilaterale sottoscritto dal Disponente, il quale contiene il "regolamento" del trust (scelta della legge, nomina dei soggetti (trustee, beneficiari, guardiano), enunciazione della finalità, poteri, ecc.) e i vari atti di dotazione del fondo in trust, tramite i quali il Disponente, membri della sua famiglia o anche soggetti terzi formano o incrementano il fondo in trust trasferendo beni al trustee. Questi atti seguono la forma prevista per la tipologia di beni che ne formano oggetto, tenendo in considerazione la finalità del trust e della relativa attribuzione (se liberale, come nella quasi totalità dei trust di famiglia, sarà necessario l'atto pubblico con i testimoni).
Gli atti di dotazione possono essere molteplici e susseguirsi anche a distanza di tempo uno dall'altro.
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