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Abbiamo detto che i soggetti del Trust sono: il Disponente, che lo istituisce e regola; il Trustee, che riceve i beni ed è soggetto all'obbligazione fiduciaria di attuare la finalità impressa dal Disponente; i Beneficiari che ricevono durante il trust utilità dai beni in trust o alla fine dello stesso i beni medesimi.
Nei Paesi di origine del trust, rientra nella normalità per un soggetto spogliarsi di uno o più beni a favore di un soggetto di fiducia, in quanto questo trasferimento è solo strumentale alla realizzazione dello scopo che tale soggetto ha in mente.
La nostra mentalità "latina" -secondo la mia esperienza- ci rende al contrario piuttosto restii a "stacccarci" da ciò che è nostro e affidarlo a chicchessia. Resta un vero e proprio tabù separarsi dai beni dei quali magari con fatica si è entrati in possesso nel corso degli anni.
Ciò spiega il grande successo in Italia dei trusts cosiddetti "autodichiarati". In questa tipologia di trust il Disponente ed il Trustee coincidono. Il Disponente non attua alcun trasferimento ad un terzo soggetto, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio. La segregazione pertanto si verifica all'interno del patrimonio del Disponente.
Tuttavia a fronte della sicurezza psicologica derivante dal fatto che detti beni rimangono pur sempre sotto il controllo del loro proprietario originario, bisogna comunque fare i conti con il fatto che il Disponente in relazione a tali beni diviene Trustee, e che quindi non può trarre vantaggi economici e personali da essi, ma deve gestirli nell'interesse dello scopo o dei Beneficiari.
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