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La Convenzione de L'Aja del 1985 ha attuato i riconoscimento del trust in Italia, ma non ammette che mediante l'utilizzo del trust possano essere violate o eluse delle norme fondamentali per l'ordinamento giuridico italiano.
Alcuni esempi sono dati dalle norme che tutelano i legittimari, o che regolano la protezione dei minori o degli incapaci, o che tutelano i creditori in caso di insolvenza.
Ciò significa che non ha senso istituire un trust se l'unico scopo è quello ad esempio di frodare i creditori.
Se infatti esistono creditori del Disponente che egli non ha soddisfatto o non ha intenzione di soddisfare, egli non la farà franca segregando il suo patrimonio in trust, in quanto agli atti di dotazione del fondo sono applicabili le norme sulla revocatoria ordinaria o fallimentare.
Né il trust può servire per diseredare un figlio o il coniuge, in quanto l'ordinamento fa salve anche in questo caso a favore dei legittimari le azioni per recuperare la loro posizione ereditaria.
L'istituzione di un trust, istituto legittimo, riconosciuto ma non regolato dalla nostra legge, ha un senso ed un valore aggiunto quando serve per realizzare finalità meritevoli di tutela che non si sarebbero potute realizzare con altrettanta efficienza per mezzo degli istituti di diritto interno.
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