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Il contratto di mutuo a medio o lungo termine (cioè di durata superiore a 18 mesi) stipulato con una banca è assoggettato all'imposta sostitutiva sui finanziamenti prevista dal D.P.R n. 601/1973.
Tale l'imposta sostitutiva determina l'esenzione :
dall'imposta di bollo
dall'imposta di registro;
dalle imposte ipotecarie e catastali;
dalle tasse sulle concessioni governative.
L'aliquota è pari allo 0,25% o al 2% dell'importo erogato, a seconda delle finalità per le quali viene concesso.
In particolare se il mutuo è contratto per l'acquisto, la costruzione e/o ristrutturazione di immobile (o sue pertinenze) adibito o da adibire a"prima casa", l'aliquota dell'imposta sostitutiva è dello 0,25%.
Se il mutuo è contratto per l'acquisto, la costruzione e/o ristrutturazione di un'abitazione (e sue pertinenze) che non possiede i requisiti per accedere alle agevolazioni "prima casa" lo stesso è assoggettato all'aliquota del 2%.
I mutui contratti per qualsiasi altra finalità (ad esempio, per liquidità personale o imprenditoriale) sono sempre soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota dello 0,25%.
Per beneficiare della minore aliquota dello 0,25%, il mutuatario-persona fisica deve dichiarare nel contratto di mutuo che il finanziamento non rientra nella fattispecie soggetta all'aliquota del 2%.
Se il mutuo è cointestato, è necessario che la dichiarazione venga resa da tutti i mutuatari, in quanto l'aliquota d'imposta sostitutiva da applicare è determinata in base alla destinazione attribuita ad ogni quota parte del finanziamento erogata a ciascun mutuatario.
Pertanto, nel caso di acquisto in comproprietà di abitazione, se uno dei cointestatari non rientra nel regime agevolativo "prima casa", la sua quota parte del finanziamento viene assoggettata all'aliquota del 2% e non dello 0,25%.
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