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Estinzione anticipata

Il mutuatario può per legge estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo, mediante la restituzione del capitale e degli interessi maturati.

Il rimborso totale determina la chiusura del finanziamento, il rimborso parziale, detto anche "decurtazione", può determinare, a seconda degli accordi con la banca, la riduzione dell'importo delle rate successive o la riduzione della durata del mutuo.

In alcuni casi la Banca applica al mutuatario che estingue anticipatamente una penale (commissione di anticipata estinzione).

Ai sensi della Legge n. 40/2007 che ha convertito il cosiddetto "Decreto Bersani, non possono essere richieste commissioni di anticipata estinzione nè aggravi di spese per l'estinzione anticipata di mutui contratti da persone fisiche per l'acquisto, costruzione, ristrutturazione di case di abitazione (non necessariamente aventi i requisiti prima casa, quindi anche ad esempio per la casa al mare) oppure di un immobile destinato alla propria attività economica o professionale.

Lo stesso Decreto stabilisce inoltre un limite massimo per le penali di estinzione dei contratti di mutuo stipulati fino al 2 aprile 2007 ai fini dell'acquisto o ristrutturazione di un'abitazione o di un'unità destinata allo svolgimento della propria attività economica o professionale.

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