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Come è noto, l'ipoteca ha una durata di venti anni dalla sua iscrizione nei Registri Immobiliari.
Ciò comporta la necessità di rinnovarla in caso di finanziamento avente durata superiore a vent'anni (operazione che viene effettuata dalla banca nel corso del diciannovesimo anno di durata) o di cancellarla una volta estinto il debito che garantisce, in seguito alla chiusura del mutuo.
La cancellazione dell'ipoteca può avvenire in due modi differenti:
attraverso un atto notarile, nel quale la banca presta assenso alla cancellazione dichiarando di avere ricevuto l'intero importo dovutole. L'atto viene dal notaio prontamente annotato nei Registri Immobiliari e produce la definitiva ed immediata cancellazione del gravame;
con un procedimento introdotto dal Decreto Bersani (commi da 8 sexies a 8 quatordicies della L. n. 40/2007 di conversione), senza alcun onere per il mutuatario e senza la necessità dell'assistenza notarile.
Al momento dell'estinzione del debito la banca dovrà rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e dovrà trasmettere alla Conservatoria dei registri immobiliari la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 8 septies, ove nel frattempo il creditore non abbia comunicato al conservatore motivi che ostino alla cancellazione dell'ipoteca, il conservatore dovrà procedere d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca posta a garanzia del mutuo entro il giorno successivo e: "fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma".
L'ipoteca sarà effettivamente cancellata solo dopo l'annotazione effettuata dal Conservatore dei Registri Immobiliari.
Possono avvalersi del procedimento semplificato di cancellazione automatica del mutuo i soggetti (sia persone fisiche, che società o persone giuridiche) che abbiano contratto un mutuo con un soggetto che eserciti l'attività bancaria o finanziaria o con un ente di previdenza obbligatoria.
Deve trattarsi di un vero e proprio mutuo. Sono esclusi da questo procedimento di cancellazione tipologie di finanziamento diverse come le aperture di credito in conto corrente.
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