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Detrazioni irpef

Mutui ipotecari per l'acquisto della "prima casa"

Per i mutui contratti per l'acquisto della prima casa è detraibile dall'IRPEF un importo pari al 19% dei seguenti oneri:

  • interessi passivi
  • oneri accessori
  • quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione semprechè l'unità immobiliare acquistata sia adibita ad abitazione principale entro dodici mesi dall'acquisto

L'acquisto deve avvenire nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (termine non preso in considerazione nei casi in cui il contratto venga estinto per stipularne uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare.

Per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari.

A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2009, il tetto massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari ad Euro 4.000,00.

Gli oneri accessori possono essere detratti solo nel primo anno del mutuo.

Tra gli oneri accessori si comprendono, tra gli altri, la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), le spese notarili, le spese di istruttoria, di perizia tecnica ecc.

Mutui per costruzione/ristrutturazione di abitazione principale

Per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:

  • interessi passivi
  • oneri accessori;
  • quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione

L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari ad euro 2.582,28 euro annui complessivi.

La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.

È ormai prassi consolidata da parte delle banche rilasciare a fine anno al mutuante una dichiarazione ad uso fiscale riassuntiva dell'ammontare degli interessi passivi pagati nell'anno.

Entrambe le suddette detrazioni si applicano anche nel caso di "surrogazione" del mutuo).

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