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Principi di deontologia notarile

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI NOTAI

Con deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato n. 2/56 del 5 aprile 2008 è stato approvato il testo riguardante i principi di deontologia professionale dei notai che qui di seguito si riporta.

PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI NOTAI
Testo aggiornato, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato
con deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008.
(in G.U. n. 177 del 30 luglio 2008)

TITOLO I
DELLA CONDOTTA
Capo I - Della vita pubblica e privata
Sezione I
Dei valori sociali

1. - Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi. Il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di interpretazione e di applicazione della legge in ogni manifestazione della propria attività professionale, ricercando le forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo ministero.

2. - Il notaio, anche a tutela dell'interesse generale, deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie giuridiche che la riguardano. Le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale. Il Consiglio Nazionale stabilisce con apposito regolamento le modalità della formazione permanente obbligatoria dei notai.

3. - Il notaio deve comunque rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i danni patrimoniali causati nell'esercizio della professione ed è tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione degli eventuali sinistri contestati.

Sezione II
Delle incompatibilità

4. - Il notaio deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, le funzioni o le attività qualificate incompatibili con l'ufficio di notaio, se per le prevedibili modalità di svolgimento possano derivare conseguenze pregiudizievoli al decoro e al prestigio della categoria.

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