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Principi di deontologia notarile

Capo II - Della esecuzione
Sezione I
Della personalità e segretezza
1 - Della personalità

36. - L'esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal "rapporto personale" con le parti. La facoltà di valersi di collaboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale.

37. - In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari:

  • per l'accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione;

  • per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;

  • per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti.

2 - Della segretezza

38. Nell'esercizio della sua attività il notaio è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione, sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli è altresì tenuto a fare quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori.

39. - Il ricevimento dell'atto notarile non autorizza il notaio a renderne nota ai terzi l'esistenza e il contenuto, se non su espressa richiesta e nei limiti delle risultanze dell'atto e degli adempimenti ad esso connessi.

Sezione II
Della imparzialità e degli altri doveri

40. - Il notaio, deve fornire alle parti il preventivo dei costi, spese e compensi della specifica prestazione richiesta. I preventivi devono essere rilasciati per iscritto.

41. - Nella esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un comportamento imparziale, mantenendosi in posizione di equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti e ricercandone una regolamentazione equilibrata e non equivoca, che persegua la finalità della comune sicurezza delle parti stesse.

42. - Il notaio è tenuto, in particolare, a svolgere, anche nell'autenticazione delle firme nelle scritture private, in modo adeguato e fattivo le seguenti attività:

  • informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione;

  • proporre la scelta del tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la sua completa efficacia e per la stabilità del rapporto che ne deriva;

  • dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari e a clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto, valendosi, per questo ultimo aspetto, anche di separata documentazione illustrativa.

  • La scrittura privata tenuta a raccolta viene letta dal notaio alle parti, salva espressa dispensa delle parti stesse. Nell'autentica il notaio fa menzione della lettura o della dispensa dalla stessa. La reiterata presenza della clausola di esonero costituisce indizio di comportamento deontologicamente scorretto.

  • prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno professionale, se necessario anche dopo il perfezionamento dell'atto;

  • adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nei propri atti; qualora quanto sopra sia riconducibile a responsabilità del notaio la prestazione deve essere gratuita con assunzione delle spese da parte del notaio stesso; qualora errori od omissione non siano riconducibili al notaio, egli sarà comunque tenuto ad una fattiva collaborazione per la stipulazione di atti rettificativi.

In tale ultima circostanza il notaio potrà praticare condizioni particolarmente favorevoli nella determinazione dei propri compensi.

43. - In relazione all'obbligo per il notaio di accettare incarichi ed effettuare prestazioni anche se di particolare scomodità e/o di modico interesse economico (quali atti da ricevere o stipulare in località distanti o scomodamente accessibili, in ospedali, case di ricovero per anziani, istituti di pena, ecc.), è attribuita ai Consigli Notarili specifica potestà per assumere iniziative al riguardo (accogliere richieste in tal senso dall'utenza, indicare i colleghi che dovranno soddisfarle attraverso criteri di competenza per zone e/o di rotazione tra tutti i notai del Distretto).

Sezione III
Protocolli dell'attività notarile

44.- Costituisce comportamento deontologicamente scorretto la sistematica inosservanza dei protocolli dell'attività notarile approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato ai fini dell'adozione di adeguate misure a garanzia della qualità della prestazione. I Consigli Notarili Distrettuali esercitano la relativa vigilanza a tutela del cittadino e dell'interesse generale.

Sezione IV
Dell'affidamento di somme

45. - Il notaio che in relazione o meno agli atti stipulati e indipendentemente dall'obbligo di annotazione nel registro previsto dall'art. 6 legge 22 gennaio 1934, n. 64, riceve un incarico che importa l'affidamento di somme di denaro, dovrà svolgerlo con la massima diligenza e trasparenza. A tal fine nel documento col quale viene conferito al notaio l'incarico debbono essere chiaramente indicati:

  • il contenuto, le modalità e i tempi di adempimento dell'incarico;

  • le somme o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario - che presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ed informate le parti sulla natura e sull'efficacia di detto titolo - o circolare all'ordine del notaio o di una delle parti, bonifico sul conto corrente bancario del notaio, consegna di titoli di credito, etc.);

  • le modalità di impiego delle somme o valori nelle more dell'adempimento dell'incarico (libretto di risparmio, conto corrente bancario separato da quello dello studio o personale del notaio, dossier titoli, e comunque in modo tale da assicurare la separazione contabile dal patrimonio del notaio, etc.);

  • la corresponsione di interessi nella misura percepita dal notaio a seconda delle modalità di impiego determinate dalle parti;

  • la misura del compenso dovuto al notaio;

  • l'esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le somme con la espressa previsione che la consegna di esse (sia nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l'incarico consista proprio nella consegna ad un determinato soggetto quando si sia o non si sia verificato un determinato evento, sia nel caso in cui adempiuto l'incarico residui un quid da consegnare ad un determinato soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le parti; tale previsione potrà essere omessa nel caso in cui la consegna di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di un evento, oggettivamente controllabile.

46. - I Consigli Notarili dovranno vigilare sulla osservanza delle disposizioni di cui sopra.

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