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Principi di deontologia notarile

Capo III - Degli atti in generale
Sezione I
Della forma

47. - L' "atto pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria di "atto notarile", che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto.

48. - L'atto di "autenticazione delle firme" della scrittura privata, comporta in ogni caso per il notaio l'obbligo di tenere i seguenti comportamenti e di osservare le seguenti prescrizioni.

  • Controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di regola anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni.

  • Indicare nell'autentica e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è autenticato.

49. - Negli atti conservati a raccolta, pubblici o autenticati, deve essere indicata l'ora di sottoscrizione.

Sezione II
Del contenuto

50. - Per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza il notaio deve curare che dal testo dell'atto, normalmente risultino:

  • la completa qualificazione giuridica della fattispecie, con indicazione dei più rilevanti effetti che ne derivano per diretta volontà delle parti o in forza di legge o quale espressione di usi contrattuali (ad es.: clausole di garanzia, responsabilità);

  • le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera ( ad es.: titoli di provenienza e atti direttamente connessi; formalità pregiudizievoli; servitù; vincoli di disponibilità);

  • gli elementi utili per individuare con esattezza i beni e i diritti in oggetto, in modo da offrirne la chiara e non equivoca percezione, anche con allegazione che si richiede più frequente - di documenti grafici (ad es.: confini non generici; riferimenti catastali per frazionamenti, dichiarazioni e variazioni; allegazione di planimetrie);

  • le indicazioni relative alla natura degli atti e documenti che si rende necessario richiamare, precisando gli estremi per una loro diretta conoscenza;

  • e) ogni altra indicazione, menzione o allegazione che risultasse dovuta a seguito di emanazione di apposite norme da parte del Consiglio Nazionale del Notariato.

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