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Principi di deontologia notarile

Capo IV - Di alcune specie di atti
Sezione I
Degli atti relativi agli autoveicoli

51. - Nel ricevimento degli atti relativi agli autoveicoli, e in genere soggetti a pubblicità mobiliare o ad essi connessi, e nello svolgimento della attività professionale nel settore degli autoveicoli, il notaio deve tenere i seguenti comportamenti e attenersi alle seguenti prescrizioni:

  • Controllare i presupposti di diritto dell'atto richiesto e la legittimazione dei soggetti interessati direttamente dai documenti originali relativi all'autoveicolo e all'intestatario, verificando per il soggetto titolare che siano rispettate le norme sul diritto di famiglia e, salvo casi eccezionali, che sia applicato il principio della continuità delle trascrizioni.

  • Utilizzare tutti gli elementi idonei per accertare la identità personale delle parti, anche con ricorso all'intervento dei fidefacienti; e, nei casi in cui l'accertamento sia soltanto documentale, compiere un prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo, alle modalità di rilascio e alla possibilità di falsificazione.

  • Informare personalmente le parti sulla rilevanza giuridica dell'atto richiesto e sugli adempimenti di pubblicità conseguenti nonché, nel caso in cui ricorra, sul particolare regime della procura alla vendita; in presenza di iscrizioni o di vincoli sull'autoveicolo o qualora non sia rispettabile la continuità delle trascrizioni farne specifico avvertimento all'intestatario, da documentare mediante la sua sottoscrizione dell'atto o con separata dichiarazione scritta.

  • Indicare nell'atto di autenticazione e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è ricevuto.

52. - Salvo il caso previsto all'articolo 54, è vietato al notaio l'esercizio della attività professionale presso sedi operative di agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche, o comunque il diretto collegamento con essi mediante raccolta e inoltro delle scritture presso il proprio studio.

53. - Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio Notarile, secondo le indicazioni da esso impartite anche con carattere di periodicità, le modalità con cui esercita l'attività non occasionale, sia nella sede che fuori dalla sede e ogni mutamento successivo; nonché ad esibire o trasmettere al Consiglio, a richiesta, copia del repertorio e di atti e documenti, anche di natura fiscale, relativi ad attività svolte nel settore.

54. - I Consigli Notarili sono tenuti a promuovere nel territorio del Distretto forme organizzate e direttamente controllate per il ricevimento degli atti, anche mediante la costituzione di Uffici unici o di associazioni nel Distretto, al fine di garantire, per orario di assistenza e luogo di ricevimento, un efficiente servizio; con facoltà - ove ne ravvisino la opportunità - di organizzare l'attività anche in deroga al divieto di cui all'art. 51.

Sezione II
Delle vidimazioni

55. - La vidimazione dei libri e delle scritture contabili deve essere eseguita con tempestività, contestualmente alla presentazione, ove possibile, e in ogni caso con sollecita messa a disposizione per il loro ritiro. Nella esecuzione di vidimazioni non iniziali il notaio deve controllare che i libri siano bollati e numerati ai sensi di legge al nome del soggetto che li ha posti in uso e che le registrazioni e le scritturazioni siano continue e senza spazi in bianco.

56. - Nell'esecuzione di vidimazioni non iniziali devono essere indicati i dati necessari alla diretta e completa individuazione della vidimazione, tra i quali la pagina nella quale essa è eseguita; di questi dati deve essere fatta annotazione nel repertorio.

Sezione III
Delle attività previste dalla legge n. 302/1998 e successive modifiche

57. - I Consigli Notarili Distrettuali sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e controllo sulla osservanza dei doveri deontologici nelle attività da compiersi con riferimento alla legge 302/1998 e successive modifiche, con particolare attenzione agli aspetti previsti:

  • al paragrafo sulla illecita concorrenza;

  • al paragrafo sulla pubblicità;

  • ai paragrafi relativi ai rapporti con i colleghi e con il Consiglio Notarile e ai rapporti con uffici, Istituzioni e categorie professionali;

  • ai paragrafi sulla assunzione e/o astensione relativa all'incarico;

  • ai paragrafi inerenti la personalità, la segretezza e la imparzialità nella esecuzione della prestazione;

  • al paragrafo che impone la completezza e la esattezza del documento di provenienza notarile.

I Consigli Notarili Distrettuali dovranno inoltre attivare la massima vigilanza sulla attenzione, diligenza e prontezza di esecuzione che il notaio dovrà adottare nell'assolvimento degli incarichi e, stante la deroga di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge professionale, su ogni possibile ipotesi di incompatibilità o di conflittualità che potesse manifestarsi nella esplicazione delle attività delegate.

58. - I Consigli Distrettuali adotteranno le più opportune iniziative per organizzare modalità di attuazione del lavoro idonee a garantire la migliore esplicazione di tutte le formalità esecutive di cui agli articoli 576 e seguenti del c.p.c.

59. - Nella esecuzione degli incarichi affidatigli il notaio userà la diligenza dovuta secondo quanto previsto dalle vigenti regole deontologiche.

60. - In relazione ai fini pubblicistici della normativa e alla particolare incidenza della propria attività su interessi di soggetti aventi con lui rapporti solo indiretti, il notaio adempirà ai suoi compiti nei tempi indicati nella delega e a tal fine i Consigli Notarili Distrettuali esplicheranno particolare vigilanza.

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