Home | Dove Siamo | News | Contatti

Principi di deontologia notarile

TITOLO II
DELLA PRESTAZIONE
Capo I - Dell'incarico
Sezione I - Dell'astensione

30. - Oltre a quanto previsto dalla legge per i casi di irricevibilità degli atti, il notaio deve astenersi dal prestare il proprio ministero quando dell'atto siano parte società di capitali o enti dei quali egli sia amministratore, anche senza rappresentanza, o rivesta la qualità di componente di Collegio Sindacale o di organi di sorveglianza e controllo, ovvero sia unico socio o titolare del pacchetto di maggioranza della società.

Sezione II
Della assunzione

31. - Nell'ambito del generale dovere di imparzialità il notaio deve astenersi, nella fase di assunzione dell'incarico professionale, da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione che deve essere rimessa al libero accordo delle parti. Per gli atti di vendita e di mutuo da parte di soggetti imprenditori (costruttori, banche) o per incarico di intermediari (agenzie immobiliari, mediatori creditizi) il notaio, prima di assumere l'incarico, è tenuto ad informare l'altra parte (consumatore) della suddetta regola e del suo diritto di designare il notaio in mancanza di libero accordo. Viola il dovere di imparzialità il notaio che:

  • si serve dell'opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a sceglierlo;

  • conferisce al procacciatore l'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti;

  • tiene comportamenti non corretti atti a concentrare su di sé designazioni relative a gruppi di atti riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.);

  • consente l'inserimento del suo nome in moduli o formulari predisposti;

  • si avvale della collaborazione anche non onerosa di Enti o Uffici il cui contatto con il pubblico possa favorire forme di procacciamento di clienti;

  • svolge ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali;

  • rileva a titolo oneroso lo studio notarile.

32. - I Consigli Notarili, nell'ambito del loro generale potere-dovere istituzionale, sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e di controllo, anche mediante acquisizione di informazioni dai notai e dai pubblici uffici e, nelle ipotesi previste dalla normativa di legge e regolamentare, mediante ispezione presso gli studi notarili e gli uffici secondari.

33. - In presenza di flussi di prestazioni di rilevante entità, della concentrazione di designazioni per determinati gruppi di atti o di altri elementi indicativi (quali elenchi selettivi di notai, inserimento di nominativi in moduli o formulari predisposti, situazioni di dominanza) i Consigli Notarili sono tenuti ad individuare, valutare e, se del caso, perseguire disciplinarmente comportamenti illeciti, attuati anche mediante pressioni dirette o indirette, ed eventualmente ad intervenire presso gli enti pubblici e privati ed ogni altro soggetto interessato.

34. - Nell'ipotesi di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione, riguardanti il patrimonio di enti pubblici o degli enti ad essi assimilati (c.d. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli Notarili Distrettuali - in considerazione del superiore interesse pubblico che li caratterizza e in accordo con detti enti - possono organizzare l'assunzione e la distribuzione degli incarichi fra i notai del Distretto che si dichiarino disponibili, facendo salva la facoltà del singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso.

35. - Quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di straordinari interessi pubblici, comporti tempistiche e procedure rigorose e uniformi, che vengano regolate da convenzioni e protocolli tra il Consiglio Nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei notai è riservata ai Consigli Notarili Distrettuali secondo criteri che essi abbiano elaborato preventivamente.

Copyright © 2008-2024 Dott. Barbara Franceschini - P.Iva 02753630132 - Tutti i diritti riservati

Web partner : Meeting Point - www.meetingservice.com