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Nelle compravendite immobiliari, ciascuna parte (venditore e acquirente), a decorrere dal 1° gennaio 2007, ha l'obbligo di dichiarare:
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione - ad opera delle parti dell'atto - dei dati di cui sopra si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del d.p.r. n. 131/1986, oltre alla sanzione penale per dichiarazione falsa o reticente resa a pubblico ufficiale (reato ex art. 483 c.p., cioé falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che comporta la pena della reclusione fino a due anni).
Secondo la legge sono detraibili, nella misura del 19%, "i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità".
I mediatori immobiliari, iscritti nell'apposita sezione del ruolo presso la camera di commercio, hanno l'obbligodi richiedere la registrazione per le scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari (art. 10, lett. d-bis), del d.p.r. n. 131/1986).
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