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La trascrizione del contratto preliminare, prevista dall'art. 2645-bis del codice civile, tutela il promissario acquirente dal pericolo di formalità pregiudizievoli (vendita dello stesso bene a terzi, ipoteche, pignoramenti, o sequestri presi contro il promittente venditore) nel lasso di tempo intercorrente tra la firma del preliminare e l'atto di trasferimento definitivo dell'immobile. Funziona come una "prenotazione" degli effetti della compravendita che si perfezioneranno con la stipula del definitivo.
Se il preliminare è trascritto nei registri immobiliari le successive trascrizioni o iscrizioni contro il promittente venditore non sono opponibili al promissario acquirente. Inoltre la trascrizione del contratto preliminare attribuisce al promissario acquirente un privilegio in caso di fallimento del promittente venditore. Quando i beni del fallito sono venduti all'asta, per la soddisfazione dei creditori, il promissario acquirente è preferito agli altri creditori, anche ipotecari, del fallito medesimo.
Il contratto preliminare trascritto avente ad oggetto un immobile abitativo da adibire ad abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado, se concluso a giusto prezzo, non è soggetto a revocatoria fallimentare.
Per poter essere trascritto un contratto preliminare deve rivestire la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da notaio.
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