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Perchè l'acquirente possa usufruire delle imposte ridotte per la cosiddetta "prima casa" è necessario che l'abitazione abbia le seguenti caratteristiche:
l'immobile non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969;
l'immobile deve essere ubicato nel Comune dove l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall' acquisto, oppure nel Comune in cui l'aquirente svolge la propria attività;
se l'acquirente si è trasferito all'estero per lavoro, l'immobile deve essere situato nel Comune ove ha sede o esercita l'attività l'azienda da cui dipende;
l'immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l'acquirente è cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'Aire); per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant'è che può essere acquistata con le agevolazioni "prima casa" anche un'abitazione affittata o da affittare dopo l'acquisto (circolari n. 38 del 12 agosto 2005, n. 19/E del 1° marzo 2001 e n. 1/E del 2 marzo 1994).
L'acquirente, o gli acquirenti, devono dichiarare nell'atto di compravendita:
di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa)
di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa sono le seguenti:
Acquisto da privato
Se il venditore dell'immobile è un privato non soggetto ad Iva, si applica:
l'imposta di registro del 3% invece che del 7% sul valore dichiarato;
le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.
Acquisto da imprese
Chi acquista casa da impresa "costruttrice" o che ha proceduto alla ristrutturazione del bene entro 4 anni dalla data di
ultimazione dei lavori, dovrà pagare:
al costruttore l'Iva ridotta al 4% (invece che del 10%);
al notaio, che provvede a versarle all'agenzia delle Entrate, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa pari a 168 euro ciascuna.
In tal caso, la legge impone che nel rogito notarile vengano riportate le modalità di pagamento (estremi assegni, bonifici o altre modalità) e i dati identificativi e le modalità di pagamento delle parcelle relative all'eventuale mediazione immobiliare. In tal caso l'agente immobiliare dovrà anche essere identificato in atto.
Qualora le vendita venga effettuata da impresa non costruttrice, oppure costruttrice o ristrutturatrice, e la cessione avviene dopo 4 anni dall'ultimazione dei lavori, per la compravendita sono dovute:
l'imposta di registro con aliquota del 3%;
le imposte ipotecaria e catastale di 168 euro ciascuna.
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