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Per le S.p.a. valgono di massima le stesse disposizioni delle S.r.l., con queste differenze:
il Collegio Sindacale è obbligatorio;
il capitale sociale non può essere inferiore a 120.000 Euro;
esso inoltre non è suddiviso in quote ma in azioni, cioè in titoli di credito;
Riguardo all'organo amministrativo, oltre allo schema classico (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) sono ora possibili anche altri schemi tratti dal diritto di altri Paesi europei (sistema dualistico e sistema monistico).
L'importanza economica delle S.p.a. è tale da superare anche l'ambito nazionale: esse sono infatti regolamentate da una normativa UE, alla quale il nostro legislatore ha dovuto adeguarsi.
La S.p.a. è il tipo di contratto sociale più adatto per la costituzione delle grandi imprese, in quanto consente di reperire ingenti capitali.
I settori più interessati sono generalmente il credito, la finanza, la grande industria, la grande distribuzione commerciale, ecc.
Anche la s.p.a. può essere unipersonale. La s.p.a. unipersonale è una novità introdotta con la riforma del diritto societario attuata con il D.lgs. 17 gennaio 2003 n°6 e ha gli stessi effetti (responsabilità limitata del socio unico) e gli stessi vincoli (integrale liberazione del capitale sociale e obblighi pubblicitari) che abbiamo visto per le s.r.l.
In una S.p.a. (o in una S.a.p.a.) il capitale sociale è diviso in un numero predeterminato di quote che abbiano valore uguale. Se ad esempio una S.p.a. ha un capitale di 300.000 Euro, può dividerlo in 300.000 quote da 1 Euro ciascuna; ogni quota può essere rappresentata da un documento chiamato azione, che, salvo limitazioni risultanti dallo statuto sociale, può essere liberamente acquistato e venduto sul mercato.
Si tratta di un titolo di credito.
Chi acquista una o più azioni diventa automaticamente socio della società che le ha emesse.
L'azione esprime la misura in cui il socio partecipa alla società: ad esempio se un socio conferisce mille Euro, avrà 1.000 azioni; se conferisce duemila Euro 2.000 azioni, e così via.
Oltre alla quota di partecipazione, l'azione incorpora anche i diritti del socio: diritto al «dividendo» (cioè alla distribuzione degli utili tra i soci), diritto di voto nelle assemblee (se previsto), ecc.
Le azioni possono essere di diversi tipi. I più ricorrenti sono:
azioni ordinarie;
azioni privilegiate (con priorità nella distribuzione degli utili, e generalmente con limitazione del diritto di voto a determinati argomenti);
azioni di risparmio (non comportano diritto di voto; costituiscono una categoria particolare di azioni privilegiate, create per promuovere l'investimento azionario dei piccoli risparmiatori).
Per raccogliere denaro, oltre ad emettere azioni - con il conseguente aumento di capitale sociale - le S.p.a. possono offrire delle obbligazioni, cioè dei titoli non legati al capitale sociale. A differenza delle azioni, le obbligazioni non incorporano lo status di socio, ma solo un diritto di credito.
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