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Le Società cooperative meritano un cenno a parte. A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso.
La cooperativa si può definire infatti come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.
Nelle cooperative i soci, oltre ad essere produttori, sono anche consumatori di parte dei beni e servizi prodotti: scopo della società non è quindi quello di realizzare degli utili e distribuirli tra i soci, ma di vendere ai soci stessi beni e servizi a prezzi di favore, senza quel margine di profitto normalmente applicato dalle imprese commerciali nelle vendite a terzi.
Allo scopo mutualistico può aggiungersi, entro certi limiti, anche lo scopo di lucro, che rimane tuttavia puramente secondario. In pratica, infatti, i beni e i servizi prodotti non consumati dai soci vengono venduti anche ai non soci; i prezzi praticati, inoltre, sia pure inferiori a quelli di una normale impresa commerciale, sono fissati di solito in modo da conseguire degli utili. Questi verranno distribuiti ai soci solo entro certi limiti, per non perdere le agevolazioni accordate dalla legge.
Non avendo per obiettivo il profitto (cioè la retribuzione del capitale), le cooperative non possono avere nel bilancio annuale un utile da ripartire tra i soci superiore ad una minima percentuale del capitale sociale.
I soci devono essere almeno nove (tre - persone fisiche - nella cooperativa costituita in forma di s.r.l.).
Le società cooperative sono dotate di personalità giuridica.
La riforma del diritto societario ha introdotto il principio della cosiddetta «mutualità prevalente», la cui certificazione è competenza del Ministero delle Attività Produttive mediante l'iscrizione in un apposito Albo che consente l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge.
Quanto alle forme della costituzione, all'amministrazione ed al controllo valgono di massima le norme sulle S.p.a. Tuttavia nell'atto costitutivo i soci possono prevedere la scelta della disciplina delle S.r.l.
Le cooperative possono essere di vario tipo a seconda dell'attività svolta e delle dimensioni. Ad esempio:
cooperative di consumo: acquistano merci all'ingrosso dal produttore per venderle ai soci (o a terzi) a prezzi economici, consentendo di ottenere un risparmio mediante la riduzione dei costi;
cooperative di produzione e lavoro: i lavoratori divengono imprenditori di se stessi. Svolgono un'attività di produzione di beni o servizi;
cooperative agricole: sono molto diffuse ed operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonchè dell'allevamento del bestiame;
cooperative edilizie: provvedono alla costruzione o all'acquisto di immobili, da affittare o da vendere ai soci;
cooperative di credito: raccolgono capitali dai soci per procurare agli stessi (ed eventualmente a terzi) i finanziamenti necessari a condizione di favore;
cooperative sociali (L. 381/91): operano nell'interesse della collettività attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi oppure lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività, se finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Beneficiano di apposite agevolazioni e sono considerate dalla legge O.N.L.U.S. di diritto.
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