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Altre forme sociali

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)

Questa figura è stata introdotta nel nostro ordinamento in conformità alla normativa della Comunità Europea (regolamento CEE n. 2137/85) ed è finalizzata a favorire la collaborazione di tre soggetti economici nell'ambito comunitario: infatti questo tipo di società può essere costituito solo tra contraenti appartenenti ad almeno due Paesi comunitari con un massimo di venti membri.

La relativa disciplina è contenuta nel Decreto Legislativo 23/7/91 n. 240: prevede che il GEIE debba essere costituito per atto scritto e che l'atto costitutivo e le successive modificazioni siano soggetti, oltre che alla pubblicità nazionale (iscrizione nel Registro delle Imprese) anche alla pubblicità a livello comunitario.

La responsabilità dei soci GEIE è illimitata e l'amministrazione può spettare (diversamente da tutti gli altri casi) anche ad una persona giuridica, attraverso un suo rappresentante. Data la sua particolare natura questo tipo di società è assoggettato ad agevolazioni comunitarie. Una disciplina apposita è prevista anche sotto il profilo fiscale sia per quanto riguarda le imposte dirette che le indirette: in particolare, ai fini delle imposte sui redditi, i redditi e le perdite del GEIE sono imputati direttamente a ciascun membro anzichè al Gruppo.

Il Consorzio

Il consorzio è un contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. La differenza sostanziale tra il consorzio e la società commerciale è che la seconda è finalizzata all'esercizio di un'impresa, mentre il primo è costituito da più imprese per condividere risorse o servizi o per meglio organizzare un'attività economica.

Il contratto di consorzio deve essere redatto per iscritto, indicando: l'oggetto e la durata; gli obblighi dei consorziati; le condizioni che regolano ammissione, esclusione e recesso dei soci; gli organi e le persone che hanno la rappresentanza e l'amministrazione; le modalità di scioglimento. Quando l'attività consorziata ha un rilievo esterno (ad es. un consorzio per l'acquisto o per la vendita) il legale rappresentante deve iscrivere il consorzio nel Registro delle Imprese. Invece che con un consorzio vero e proprio, l'attività svolta con finalità consortili può essere perseguita anche con una società commerciale (tipicamente la S.p.a. o la S.r.l., che assumono la denominazione «Società consortile per azioni» o «Società consortile a responsabilità limitata»). In tal caso si applica la normativa del tipo sociale di riferimento (alla S.r.l. consortile cioè si applicano le norme della S.r.l. e non quelle del consorzio).

Società irregolari

Le società commerciali regolarmente costituite e registrate nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio si dicono regolari. Vi sono peraltro società che presentano anomalie nell'iter costitutivo e non risultano iscritte nel Registro delle Imprese: tali società si dicono irregolari.

In tutti i casi di questo tipo, per la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le norme previste per la S.s. (ogni socio può essere chiamato a rispondere illimitatamente e solidalmente). Un'altra conseguenza pratica è che - non essendo possibile l'iscrizione nel Registro delle Imprese - vi sono ricadute fortemente negative sulla possibilità di conseguire abilitazioni ed autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività prescelta.

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