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La Società in nome collettivo (S.n.c.), a differenza della S.s. e come tutte le società cosiddette commerciali, può esercitare sia attività economiche non commerciali sia attività d'impresa commerciale.
Si costituisce con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L'atto costitutivo (ed ogni eventuale modifica successiva) deve essere iscritto entro 30 giorni dalla data di costituzione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e deve contenere almeno:
la ragione sociale, contenente obbligatoriamente, oltre ad eventuali nomi di fantasia (es.: «Tutto per la sposa», Pensione Miramare» ecc.), il nome di uno o più soci e il rapporto sociale «S.n.c.»;
l'indicazione dei soci e dei loro «conferimenti» (trasferimenti di denaro dal proprio patrimonio al patrimonio sociale);
l'oggetto (cioè lo scopo) della società e la sua durata;
l'indicazione della sede della società.
L'indicazione della durata è importante perchè lo scadere del termine costituisce il momento in cui il socio che non vuole proseguire il rapporto può chiedere lo scioglimento della società anche se gli altri non sono d'accordo; mentre prima che questa data sia raggiunta la società non può essere sciolta, salvo il verificarsi di certe circostanze (ad esempio il conseguimento dell'oggetto sociale o la volontà comune di tutti i soci).
Il singolo socio ha comunque il diritto di uscire dalla società (il che però può avvenire solo a certe condizioni e quasi mai in modo indolore; un po' come succede con il matrimonio: quando si celebra va tutto bene, quando si scioglie... molto meno).
Sarà quindi utile, all'atto della stipula del contratto di società, curare con attenzione sia la definizione del termine che le modalità di recesso dei soci.
Come sopra accennato, nelle S.n.c. ciascun socio «conferisce» (cioè apporta) una propria quota di capitale: le quote possono essere differenti, e anche la ripartizione degli utili o delle perdite segue di solito la stessa proporzione che si è adottata nel conferimento delle quote.
Nessun socio può essere escluso dagli utili o dalle perdite.
Nessun socio può svolgere un'attività in concorrenza (direttamente o attraverso altra società di persone) senza il consenso degli altri soci.
I soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente dei debiti della S.n.c.; il creditore, però, prima di rifarsi sui soci deve procedere esecutivamente nei confronti della società (cosiddetta «escussione» del patrimonio sociale).
Per il potere di amministrazione e quello di rappresentanza vale quanto disposto per la S.s.
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