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La Società in accomandita semplice (S.a.s.) è disciplinata in tutto come la S.n.c. con l'unica, ma assai rilevante, differenza che i soci vengono distinti in:
accomandanti: sono soci non operativi. Dispongono di solito di mezzi finanziari e apportano il capitale, limitando però la loro responsabilità alla quota conferita;
accomandatari: sono i soci operativi. Hanno le competenze tecniche richieste per lo svolgimento dell'attività, ed oltre al capitale apportano il loro lavoro, assumendo responsabilità illimitata e solidale.
Gli accomandanti non hanno poteri di amministrazione e rappresentanza; se violano il divieto di amministrare o rappresentare la società perdono il beneficio della responsabilità limitata. I loro nomi non possono comparire nella ragione sociale.
Gli accomandatari coincidono in tutto con la figura dei soci della S.n.c.
I soci «accomandanti», con responsabilità limitata alla quota conferita, sono di solito i principali finanziatori dell'impresa, e delegano i poteri di gestione e rappresentanza agli accomandatari.
«Accomandare» significa infatti «affidare», «dare in gestione».
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