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Il Codice Civile non fornisce la definizione di «impresa», ma quella di «imprenditore» (art. 2082 C.C.).
«È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi».
È evidente che l'attività di cui sopra (economica, organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi, esercitata professionalmente) non è altro che l'impresa. Quest'ultima viene perciò definita come l'«attività dell'imprenditore».
In base alla precedente definizione risulta chiaro che, affinchè vi sia impresa, devono ricorrere le seguenti condizioni:
l'esercizio di una attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi
l'organizzazione dell'attività
la professionalità.
L'«attività economica» è un'attività diretta alla creazione di nuova ricchezza, non solo attraverso la produzione di nuovi beni, ma anche aumentando il valore di quelli esistenti (commerciandoli o in altro modo). Non rientrano in questa definizione le attività culturali, intellettuali o sportive: ad esempio lo scrittore, lo scienziato, il calciatore non sono considerati imprenditori.
L'attività economica si considera «organizzata» - e può assumere quindi caratteristiche d'impresa - quando è svolta attraverso un'«azienda».
In proposito il Codice Civile (art. 2555) definisce l'azienda come il «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa»: macchinari, impianti, attrezzature, locali, arredi, ecc., o più genericamente capitali. Tuttavia oltre che di capitali l'azienda è fatta anche di lavoro, cioè di risorse umane, ognuna con una propria funzione, coordinate e dirette dall'imprenditore.
L'organizzazione deve avere un'importanza apprezzabile nell'esercizio dell'attività: se questa è esercitata con strumenti modesti e senza ricorrere al lavoro altrui, non è attività organizzata (e non può quindi, in questo senso, considerarsi impresa). Per esempio un grafico pubblicitario che lavori da solo e con l'utilizzo di mezzi ridotti (studio in casa, telefono, strumenti per il disegno, ecc.) non è considerato imprenditore ma lavoratore autonomo, come vedremo trattando di questo argomento.
Non è richiesto che l'imprenditore sia anche proprietario dei beni organizzati: è sufficiente che egli ne abbia la disponibilità a qualsiasi titolo (affitto di un'azienda, uso gratuito di un capannone industriale, ecc.).
La professionalità è l'esercizio abituale e prevalente di un'attività: per «professionalità» s'intende quindi la sistematicità, la non sporadicità dell'attività esercitata.
Ad esempio, uno studente universitario che occasionalmente faccia interviste per una società di indagini demoscopiche non svolge attività professionale, quindi non è considerato imprenditore.
Non è necessario, invece, che l'attività sia svolta ininterrottamente: una attività stagionale, quando sia esercitata in forma organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (per esempio la gestione di uno stabilimento balneare), costituisce attività d'impresa.
In genere, il requisito della professionalità implica anche lo «scopo di lucro», che in senso stretto è l'intento di ottenere dei ricavi superiori ai costi e conseguire quindi un utile.
Tuttavia, le imprese pubbliche e alcuni tipi di imprese private (ad esempio le cooperative) non hanno scopo di lucro in questo senso.
Per esse, dunque, tale concetto è inteso in senso più ampio, come «scopo genericamente egoistico» o quanto meno come «criterio di economicità di gestione» (in modo da coprire i costi).
Che differenza c'è tra «impresa», «azienda» e «ditta»?
Nel linguaggio comune, «impresa», «azienda» e «ditta» sono usati come sinonimi.
Giuridicamente tali termini definiscono, invece, tre concetti diversi:
l'impresa è l'attività svolta dall'imprenditore;
l'azienda è lo strumento necessario per svolgere tale attività: locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.;
la ditta è la denominazione commerciale dell'imprenditore, (art. 2563 C.C.), cioè il nome con cui egli esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti: così come le persone devono avere un nome e un cognome, anche l'impresa deve avere una ditta.
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