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La società

Se due o più persone si accordano per svolgere insieme un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, abbiamo un'impresa collettiva, cioè una società (art. 2247 C.C.).

Ogni socio ha l'obbligo di «conferire beni o servizi»: deve cioè dare un contributo alla società sotto una o più delle seguenti forme:

  • denaro;

  • beni in natura (locali, attrezzature, ecc.), crediti;

  • prestazioni di lavoro o di servizi (per alcuni tipi di società).

Questo accordo risulta formalmente da un documento (redatto dal notaio nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata nel caso di società di persone e nelle forme del solo atto pubblico nel caso di società di capitali) chiamato «atto costitutivo», integrato in certi casi da un altro documento - lo «statuto» - che detta le norme generali per il funzionamento della società e degli organi sociali.

Nel caso dell'impresa collettiva quindi occorre:

  • la stipula di un contratto di società tra due o più persone per lo svolgimento di un'attività economica (fanno eccezione la s.r.l. e la s.p.a. che possono essere anche unipersonali, cioè costituite da un solo soggetto);

  • lùeffettivo esercizio comune dell'attività da parte di coloro che sono intervenuti all'accordo: tutti i soci cioè partecipano in qualche modo, direttamente o indirettamente, alla gestione (anche se questa è affidata a qualcuno in particolare, ciò avviene pur sempre per volontà di tutti i soci).

I diversi tipi di società si distinguono principalmente:
in rapporto all'«oggetto» (o scopo sociale), tra:

  • società commerciali (che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 C.C.) e

  • società non commerciali (che esercitano attività economiche non commerciali, ad es. agricole o professionali): in tal caso è ammesso il ricorso alla Società semplice;

in rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci, tra:

  • società di persone e

  • società di capitali.

Nelle società di persone i soci hanno di norma una responsabilità «illimitata e solidale» di fronte ad eventuali rovesci societari.

«Responsabilità illimitata» significa che un socio, se la società non è in grado di pagare i creditori, risponde con tutto il suo patrimonio personale.

«Responsabilità solidale» (o «in solido») significa che un socio risponde anche dei debiti contratti, in nome della società, dagli altri soci: se quindi i beni personali di un socio non sono sufficienti, la sua quota di debito deve essere pagata da tutti gli altri.

Nelle società di capitali i soci hanno invece una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto: quindi in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

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